Rimozione eternit

Nelle aree di tetto in cui sono presenti lastre di eternit contenente amianto la normativa vigente prevede una serie di incombenze per la rimozione e lo smaltimento di questi materiali:

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  • Redazione e presentazione alla ULS di competenza del piano di lavoro ai sensi dell’art. 59-duodecies del D.L. 257/2006;
  • Delimitazione area cantiere per la salvaguardia della pubblica incolumità;
  • Approntamento delle opere di cantiere per gli addetti alle operazioni di rimozione ed allestimento dei dispositivi di protezione collettiva, mediante l’installazione di adeguata segnaletica di avviso e pericolo;
  • Pretrattamento con soluzione incapsulante e successiva rimozione delle lastre in eternit;
  • Imballaggio, scarico a terra con utilizzo di mezzo di sollevamento, trasporto e smaltimento del materiale a discarica autorizzata;
  • Dismissione opere di cantiere e smantellamento area cantieristica;

Tutta l’area di lavoro durante le opere di rimozione dell’eternit dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura non pertinente con le lavorazioni.

Per quanto possibile, durante le fasi lavorative va impedito l’accesso di personale terzo non facente parte dello staff tecnico ed operativo impegnato nelle attività de quo.

Eventuali monitoraggi in MOCF normalmente vengono eseguiti se richiesti dall’ULSS di competenza e concessioni edilizie e/o autorizzazioni comunali.

Su come poi realizzare una nuova copertura del tetto, potete trovare ulteriori informazioni nella sezione tetto in rame.

 

 NORMATIVA RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT IN CEMENTO AMIANTO

L’attività deve essere eseguita in pieno rispetto della normativa vigente in materia di bonifica dell’amianto con particolare riguardo alle modalità operative:

· D.Lgs 257/06 art. 59-duodecies – Redazione e presentazione all’ASL di competenza del piano di lavoro.

· D.M. 21/08/91 n° 277 -Protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

· Legge 27/03/92 n° 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

· D.P.R. 08/08/94 – Adozione dei piani di protezione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

· D.M. 06/09/94 – Ministero della Sanità – Norme e metodologie relative alla cessazionedell’impiego dell’amianto.

· D.Lgs 17/03/95 n° 114 – Attuazione della direttiva CEE n° 217 in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

· D.Lgs 05/02/97 n° 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CE da rifiuti, 914/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come coordinato con il D.Lgs 08/11/97 n° 389

· D.Lgs 25/07/06 n° 257 -Attuazione direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

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